Navigando in rete, è possibile imbattersi in video che suscitano una forte reazione negativa. Recentemente, un video su  su Facebook, ha catturato l’attenzione: una ginecologa interveniva sul caso di una ragazza sedicenne rimasta incinta, affermando che:

In due consultori lombardi alla ragazza sedicenne era stato detto che non poteva interrompere la gravidanza senza il coinvolgimento dei genitori, né con l’intervento del giudice tutelare perché il giudice sarebbe intervenuto solo in casi molto specifici.”

Il video si conclude con l’invito a chiamare i carabinieri e a pretendere di potere abortire affermando che  interrompere la gravidanza è un diritto delle donne, sancito dalla legge 194/1978.

La legge 194/1978 art. 12

L’articolo 12 recita così: “La  richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge e’ fatta personalmente dalla donna. Se   la   donna   e’  di  eta’  inferiore  ai  diciotto  anni,  per l’interruzione   della  gravidanza  e’  richiesto  l’assenso  di  chi esercita sulla donna stessa la potesta’ o la tutela.

Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potesta’  o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso  o  esprimano pareri  tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta  una  relazione,  corredata del proprio parere, al giudice tutelare  del  luogo  in  cui  esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque  giorni,  sentita  la donna e tenuto conto della sua volonta’, delle  ragioni  che  adduce  e  della  relazione  trasmessagli, puo’ autorizzare  la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

Qualora  il  medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto  anni, indipendentemente  dall’assenso  di  chi  esercita  la  potesta’ o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni  che  giustificano  l’interruzione  della gravidanza. Tale certificazione  costituisce  titolo  per  ottenere  in  via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.

Ai  fini  dell’interruzione  della  gravidanza dopo i primi novanta giorni,  si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela.”

La decisione del Giudice Tutelare

E’ importante sottolineare chel giudice tutelare può autorizzare o meno l’intervento, non è una decisione scontata. Pertanto, non è garantito che la ragazza possa abortire, anche se lo desiderasse. Questo evidenzia in modo evidente dal testo la gravità della decisione relativa all’aborto che  una ragazza minorenne , come la sedicenne nel video, dovrebbe affrontare. La maturità è in genere proporzionata all’età, e la decisione di far vivere o morire la propria creatura è, potremmo dire, più grande di lei. Ella non può essere abbandonata a se stessa ma deve essere supportata per essere aiutata a prendere una decisione ponderata, senza agire impulsivamente. Ha bisogno di tempo per riflettere, per cercare una soluzione, per affrontare con calma la sua situazione problematica, mantenendo umanità e lucidità.

Nascondere la verità ai genitori

Un’altra questione sollevata dal video riguarda la volontà di non dire nulla ai propri genitori e partorire a loro insaputa. Questo atteggiamento non tiene conto che la vita in famiglia però si basa sulla trasparenza e sulla lealtà tra tutti i membri, specialmente tra genitori e figli, fin da piccoli. Se lo sviluppo durante la preadolescenza e l’adolescenza è spesso problematico, i genitori rimangono una guida guida e un riferimento autorevole per i propri figli. Tacere su un evento così importante come il rimanere incinte o essere responsabili di avere messo incinta una ragazza è un punto di non ritorno che crea una distanza insostenibile con i genitori e genera una solitudine interiore, che a 16 anni è difficile sopportare; la percezione di sé, degli altri e del mondo cambia radicalmente, con conseguenze significative.

Le implicazioni psicologiche sui rapporti familiari e sullo sviluppo della personalità dell’adolescente ne restano inevitabilmente condizionate. Questo perché nascondere la verità a persone importanti come i  genitori, “pesa” sulla coscienza alterando la percezione di sé, del proprio valore e la qualità della relazione.

L’aborto non è l’unica soluzione

E’ preoccupante la modalità con cui  un tema così delicato è stato affrontato con un appello ad abortire, persino di nascosto dai genitori, presentando l’aborto come unica soluzione possibile, giustificata dalla legge.
Rivolgersi in questo modo ad una minorenne incinta che si trova in una situazione psicologicamente molto difficile, è un atteggiamento potenzialmente devastante.
Il filmato infatti non contempla altre possibilità oltre l’aborto e, così facendo, non fornisce un’informazione completa e spinge unicamente verso la scelta di abortire.
In particolare, il video omette di menzionare che in Italia esiste un’altra legge che consente di partorire in anonimato, come previsto dallart. 30, comma 2 del DPR 396/2000.

La legge sul parto in anonimato

La madre ha il diritto di non riconoscere il bambino, lasciarlo in ospedale per garantirgli assistenza e tutela, e il suo nome rimarrà segreto. Tacere su questa possibilità è grave perché si tratta di una soluzione positiva a favore della vita, che salva una vita umana, e le offre una famiglia, mezzi e affetti.

Una volta partorito in modo protetto, la ragazza potrebbe riprendere la sua vita di prima, finire gli studi e vivere le esperienze della sua età senza l’impegno di un figlio da crescere. Certamente avrà comunque bisogno di supporto psicologico per elaborare il suo vissuto, poiché diventare madre in modo prematuro e affidare ad altri la propria creatura, è un’esperienza difficile e può trasformarsi in un trauma.

La scelta dell’aborto, sebbene consentita dalla L.194/1978, come soluzione estrema, (la cui gravità è evidente dalle parole stesse del legislatore) lascia nell’inconscio una scia di dolore legata alla perdita del figlio. Si tratta in realtà di un trauma, un vissuto simile a quello di un lutto.

Perciò, se sei minorenne e ti senti disperata per la tua gravidanza, rivolgiti a noi e scrivici su: http://Www.vitavarese.org/contattaci

Susanna Primavera