Cosa è il carcere?

Il carcere è considerato un’istituzione totale, “[…] cioè un luogo di residenza in cui un gruppo di persone, escluse dalla società per un considerevole periodo di tempo, condividono una situazione comune.” Goffman (2010). In “Asylumus” Goffman descrive le caratteristiche delle istituzioni totali:

  • Luoghi in cui si svolge con regolarità una determinata attività
  • L’istituzione di impadronisce di parte del tempo e degli interessi di chi vi soggiorna e vi sono barriere che la dividono dal resto della società (per esempio: cancelli, porte, filo spinato)
  • Tutti gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo e sotto la stessa autorità e vi è un ritmo prestabilito delle attività giornaliere che viene fatto rispettare dagli addetti alla sua esecuzione (per esempio: polizia penitenziaria)

Nelle istituzioni totali vengono “manipolati” molti bisogni umani tramite l’organizzazione burocratica.

Qual è lo scopo del carcere?

A questa domanda molti risponderebbero che è la pena per chi ha compiuto un reato. Una giusta pena, anche.

L’articolo 27 della Costituzione recita: “[…] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.” Da questo articolo capiamo che la pena di morte, permessa in molti stati, in Italia è considerata una pena “contraria al senso di umanità”. Il costituzionalista Onida (2012) analizza la pena carceraria così: “Non è affatto detto che la privazione della libertà che si realizza con la carcerazione sia sempre la sanzione più adeguata rispetto alla finalità rieducativa.” Vi sono, infatti misure alternative, come i lavori socialmente utili, la libertà vigilata o la semilibertà. Queste alternative sono abbastanza “dure”? Onida precisa: “Le misure alternative sono una forma di esecuzione della pena che ne attenua, di regola, anche il carattere afflittivo. Ma poiché la pena non ha finalità esclusivamente retributiva, ma deve tendere alla rieducazione del condannato, non sono una forma di indulgenza, ma strumenti che devono essere utilizzati per una migliore esecuzione penale.” Vi è il passaggio dalla logica per cui il condannato non deve semplicemente “ripagare” la società dell’errore compiuto, ma è la società stessa che deve risocializzare e rieducare il condannato. La “ferita sociale” si risana solo con l’impegno e la volontà di entrambi i soggetti: il condannato e la società.

Condannato o persona?

Utilizzare il termine “condannato” etichetta l’autore di reato come colui che è stato punito. Identifica, cioè, la persona con ciò che ha fatto. Onida precisa: “Non esiste per la Costituzione il delinquente nato e condannato a essere tale e nemmeno il “delinquente per tendenza”. La Dichiarazione dei diritti umani del 1948 descrive l’uomo come “[…] Un essere che, finché vive, può cambiare sé stesso, perché è dotato di libertà”. Questa descrizione corrisponde anche alla visione cattolica dell’uomo del suo libero arbitrio. Interessante notare come molti picchiano i pugni sul tavolo per affermare la laicità dello Stato, quando, in realtà, è il buon senso che guida questa conclusione sull’uomo.

 

In conclusione, la domanda che ci lascia questa riflessione è questa: la nostra società si impegna nella rieducazione di chi ha compiuto reati? Riesce a compiere questa scelta possibile?

Link per scaricare l’intervista a Onida: https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/carcere-la-scommessa-della-rieducazione-intervista-a-valerio-onida/

Virginia Banfi

Riferimenti:

Asylumus, 2010, Einaudi Editori

Intervista a Valerio Onida, pubblicata su “Aggiornamenti sociali”, febbraio 2012